Statuto

dell'

Associazione Italiana Docenti di Servizio Sociale (A.I.DO.S.S.)

 

Art.1 - E' costituita un'Associazione culturale senza fini di lucro denominata ASSOCIAZIONE ITALIANA DOCENTI di SERVIZIO SOCIALE con sede in via Bolzoni 3 

 

L'Associazione ha lo scopo di:

 

  • Promuovere lo sviluppo di studi e ricerche sulle basi teoriche e metodologiche del Servizio Sociale e sulla operatività dell'Assistente sociale attraverso l'incontro e la cooperazione fra Docenti italiani e stranieri, l'organizzazione periodica di convegni e seminari di carattere nazionale, la pubblicazione e la divulgazione di scritti originali o tradotti in tema di Servizio Sociale. 

 

  • Tutelare la figura del Docente di Servizio Sociale, di ruolo e a contratto, di cui al successivo Art.3 e rappresentare i propri soci in tutte le sedi nelle quali si discute e si decide sulla loro utilizzazione e il loro inserimento.

 

Art.2 - L'Associazione tiene rapporti con Associazioni Nazionali e Internazionali aventi fini analoghi, favorendo lo scambio di studi, ricerche, materiale didattico, esperienze d'insegnamento. La sede legale dell'Associazione è quella del Segretario in carica.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi annuali dei soci, dai proventi delle iniziative, anche editoriali, dell'Associazione, da donazioni e contributi pubblici e privati.  

 

Art.3

a) Sono Soci ordinari dell'Associazione i docenti delle discipline  di Servizio Sociale, in possesso del Diploma di Assistente sociale e la Laurea in Servizio Sociale che:

 

  • Abbiano insegnato come titolari di una delle discipline dell'Area professionale del Servizio sociale per tre anni, negli ultimi dieci anni, nei corsi di Diploma Universitario in Servizio sociale (D M 23 luglio 1993);  

 

  • Siano docenti, a contratto o di ruolo, nei corsi di Laurea in Servizio Sociale e/o nei corsi di Laurea specialistica;  

 

  • Siano tutor e/o docenti di tirocinio professionale presso i corsi di Laurea in servizio sociale e di Laurea specialistica, e/o cultori di una delle discipline di Servizio Sociale;  

 

  • Siano dottori di ricerca, dottorandi di ricerca in servizio sociale.  

 

b) Sono Soci onorari dell'Associazione gli Assistenti sociali che, pur non avendo i requisiti richiesti ai soci ordinari, possono essere considerati dalla Segreteria dell'Associazione "esperti di Servizio Sociale" in quanto figure particolarmente significative nell'ambito della professione per i loro scritti o per il loro curriculum professionale.

c) Sono Soci coptati dell'Associazione, su proposta dei soci ordinari, onorari e della segreteria e con approvazione da parte dell’Assemblea, coloro che, pur non avendo i requisiti di cui al punto a) insegnino discipline di servizio sociale nei corsi di laurea e laurea specialistica di servizio sociale.

La decadenza da Socio dell'Associazione può avvenire a seguito di:

A) dimissioni.

B) omesso pagamento della quota.

C) espulsione, su delibera della Segreteria, per atti in contrasto con i fini dell'Associazione.

 

Art.4 - Gli Organi dell'Associazione sono:  

 

A) l'Assemblea

B) la Segreteria

C) il Segretario

D) il Collegio dei Probiviri

Art.5 - L'Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari, onorari e cooptati. I soci ordinari e i soci onorari hanno diritto di voto. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per definire le linee generali di attività dell'Associazione; elegge ogni tre anni la Segreteria e il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei votanti ed è validamente costituita in prima convocazione con almeno un terzo degli aventi diritto.

 

Art.6 - La Segreteria è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea  tra i soci ordinari e dura in carica tre anni. I componenti della segreteria sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La Segreteria con la maggioranza dei votanti:  

 

 

A) Elegge nel suo seno il Segretario.  

B) Promuove tutte le iniziative utili al raggiungimento dei fini statutari in accordo con le deliberazioni dell'Assemblea.  

C) Delibera l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per specifiche iniziative, fissandone la durata.  

D) Nomina i componenti di eventuali Comitati scientifici per iniziative editoriali.  

E) Nomina i soci che rappresentano di volta in volta l'Associazione in organismi Nazionali e Internazionali.  

F) Nomina il Tesoriere tra i membri dell'Associazione.  

G) Delibera circa l'ammissione dei Soci ordinari, onorari e cooptati, nonchè circa l'eventuale espulsione di Soci che siano incorsi in atti contrastanti i fini dell'Associazione.

 

Art.7 - Il Segretario presiede le riunioni della Segreteria, convoca l'Assemblea dei Soci, è il legale rappresentante dell'Associazione e dura in carica tre anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

 

Art.8 - Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri, di cui uno con funzioni di presidenza, ha il compito di vigilare sull'applicazione dello Statuto, viene eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni.

 

Art.9 - Il presente Statuto può essere modificato con due terzi dei voti dei presenti alI'Assemblea regolarmente convocata dal Segretario. Le proposte di modifica devono essere approvate dalla Segreteria e da queste fatte prevenire per iscritto ai Soci almeno trenta giorni prima della riunione dell'Assemblea.